AIRE – Comunicazione al Consolato

Dettagli della notizia

Notizia per gli Italiani residenti all'estero - AIRE

Data:

12 Febbraio 2025

Scadenza:

15 Giugno 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Lo scorso 20 gennaio la Corte Costituzionale ha giudicato ammissibili ๐Ÿ“ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐๐ฎ๐ฆ su cui i connazionali potranno esprimere il loro voto per corrispondenza in una data compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.

In vista di questo appuntamento elettorale, รจ fondamentale per gli italiani residenti allโ€™estero e iscritti allโ€™AIRE mantenere ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐จ ๐ข๐ง๐๐ข๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐จ ๐๐ข ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ณ๐š, anche al fine di poter ricevere a domicilio il plico elettorale.

Sia in caso di variazione di indirizzo allโ€™interno di questa circoscrizione consolare sia in caso di trasferimento in unโ€™altra circoscrizione consolare si prega di procedere alla comunicazione al proprio consolato di competenza.

 

Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003ย i cittadini italiani residenti allโ€™estero e iscritti allโ€™AIRE votano nella circoscrizione Estero per lโ€™elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione.

Nellโ€™ambito dellaย Circoscrizione Esteroย sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:

  • Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
  • America meridionale;
  • America settentrionale e centrale;
  • Africa, Asia, Oceania ed Antartide.

Il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero รจ attualmente di 12 (8 Deputati e 4 Senatori).

CATEGORIE DI ELETTORI

  1. Votano allโ€™estero iย cittadini italiani residenti allโ€™estero, iscritti allโ€™AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto iย 18 anni.
  2. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previaย opzioneย valida per unโ€™unica consultazione elettorale,ย i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalitร  possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. Lโ€™opzione sottoscritta dallโ€™elettore e corredata di copia di valido documento di identitร , deve pervenire alย comune di iscrizione elettoraleย (e NON quindi agli uffici consolari)ย entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia. La richiesta รจ revocabile entro il medesimo termine ed รจ valida per unโ€™unica consultazione.

 

STATI IN CUI NON รˆ AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Il voto si esprime esclusivamenteย per corrispondenzaย negli Stati in cui sussistono le condizioni per la sua organizzazione. Il comma 1-bis dellโ€™articolo 20 della Legge 459/2001 dispone che infatti che non รจ ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui lโ€™Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonchรฉ negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che lโ€™esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertร  e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivitร  previste dalla legge.

In tali Paesi, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE nonchรฉ coloro che vi sono temporaneamente presentiย potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia (vedi sotto alla voce โ€œOpzione per il voto in Italiaโ€), per assicurare lโ€™effettivitร  del diritto aiย cittadini residenti e iscritti AIREย in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, la legge prevede una specifica provvidenza economica (il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza). Il rimborso NON รจ previsto per i connazionali che NON siano iscritti allโ€™AIRE.

Rispetto a quanto sopra descritto,ย fanno eccezione, ai sensi dei commi 5 e 6 dellโ€™art. 4-bis della L. 459/2001, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio allโ€™estero notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari e gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente allโ€™estero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolaritร  delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per lโ€™esercizio del diritto di voto), nonchรฉ le persone con essi conviventi. Queste due categorie di connazionali possono partecipare al voto per corrispondenza anche se in servizio in Paesi in cui non sia possibile organizzarlo ai sensi dellโ€™art. 20 sopra citato.

 

MODALITร€ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA

Gli elettori residenti allโ€™estero ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dellโ€™ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente la scheda / le schede e le istruzioni sulle modalitร  di voto.

Lโ€™elettore che non abbia ricevuto il plico elettoraleย entro il 14 giorno antecedenteย la data delle votazioni in Italia potrร  contattare lโ€™ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).

Lโ€™Ufficio consolare รจ altresรฌ autorizzato ad ammettere al voto allโ€™estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivoย omessi dallโ€™elenco elettoriย predisposto dal Ministero dellโ€™Interno, se dimostrano di essere iscritti allโ€™AIRE o se lโ€™iscrizione o lโ€™aggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dellโ€™anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro lโ€™11ยฐ giorno antecedente le votazioni in Italia ed รจย subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.

Una volta espresso il voto, lโ€™elettore rispedisce la scheda / le schede allโ€™ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.

Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti allโ€™esteroย pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del giovedรฌ antecedente la data delle votazioni in Italiaย vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dellโ€™Ufficio Centrale e degli uffici decentrati per la Circoscrizione Estero istituiti presso le Corti di Appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli.

 

OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA

Lโ€™elettore residente allโ€™estero e iscritto allโ€™AIREย che intenda esercitare il diritto di voto in Italia puรฒ presentare appositaย opzioneย in tal senso inviando comunicazione scritta allโ€™ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dellโ€™anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001). In caso diย elezioni anticipate o di referendumย lโ€™elettore puรฒ esercitare lโ€™opzione per il voto in Italia entro il 10ยฐ giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001). Sarร  cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dellโ€™Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenza prevista per legge, affinchรฉ i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.

N.B. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.

 

NORMATIVA PRINCIPALE

  • Legge 27 dicembre 2001, n. 459 โ€“ Norme per lโ€™esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allโ€™ estero
  • Traduzioni:
    francese
    inglese
    portoghese
    spagnolo
    tedesco
  • D.P.R 2 aprile 2003, n. 104 โ€“ Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per lโ€™esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allโ€™estero.
  • Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (convertito in legge 27 febbraio 2008, n. 30) โ€“ Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nellโ€™anno 2008.
  • Legge 6 maggio 2015, n. 52 (GURI n. 105 del 08.05.2015), recante โ€œDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.โ€
  • Legge 3 novembre 2017, n. 165 (GURI n. 264 del 11.11.2017 S.G.), recante โ€œModifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominaliโ€


Ultimo aggiornamento

12/02/2025, 10:25

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