Descrizione
Lo scorso 20 gennaio la Corte Costituzionale ha giudicato ammissibili ๐ ๐๐๐๐๐ซ๐๐ง๐๐ฎ๐ฆ su cui i connazionali potranno esprimere il loro voto per corrispondenza in una data compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.
In vista di questo appuntamento elettorale, รจ fondamentale per gli italiani residenti allโestero e iscritti allโAIRE mantenere ๐๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐จ ๐ข๐ง๐๐ข๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐จ ๐๐ข ๐ซ๐๐ฌ๐ข๐๐๐ง๐ณ๐, anche al fine di poter ricevere a domicilio il plico elettorale.
Sia in caso di variazione di indirizzo allโinterno di questa circoscrizione consolare sia in caso di trasferimento in unโaltra circoscrizione consolare si prega di procedere alla comunicazione al proprio consolato di competenza.
Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003ย i cittadini italiani residenti allโestero e iscritti allโAIRE votano nella circoscrizione Estero per lโelezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione.
Nellโambito dellaย Circoscrizione Esteroย sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania ed Antartide.
Il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero รจ attualmente di 12 (8 Deputati e 4 Senatori).
CATEGORIE DI ELETTORI
- Votano allโestero iย cittadini italiani residenti allโestero, iscritti allโAIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto iย 18 anni.
- Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previaย opzioneย valida per unโunica consultazione elettorale,ย i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalitร possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. Lโopzione sottoscritta dallโelettore e corredata di copia di valido documento di identitร , deve pervenire alย comune di iscrizione elettoraleย (e NON quindi agli uffici consolari)ย entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia. La richiesta รจ revocabile entro il medesimo termine ed รจ valida per unโunica consultazione.
STATI IN CUI NON ร AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA
Il voto si esprime esclusivamenteย per corrispondenzaย negli Stati in cui sussistono le condizioni per la sua organizzazione. Il comma 1-bis dellโarticolo 20 della Legge 459/2001 dispone che infatti che non รจ ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui lโItalia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonchรฉ negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che lโesercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertร e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivitร previste dalla legge.
In tali Paesi, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE nonchรฉ coloro che vi sono temporaneamente presentiย potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia (vedi sotto alla voce โOpzione per il voto in Italiaโ), per assicurare lโeffettivitร del diritto aiย cittadini residenti e iscritti AIREย in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, la legge prevede una specifica provvidenza economica (il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza). Il rimborso NON รจ previsto per i connazionali che NON siano iscritti allโAIRE.
Rispetto a quanto sopra descritto,ย fanno eccezione, ai sensi dei commi 5 e 6 dellโart. 4-bis della L. 459/2001, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio allโestero notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari e gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente allโestero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolaritร delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per lโesercizio del diritto di voto), nonchรฉ le persone con essi conviventi. Queste due categorie di connazionali possono partecipare al voto per corrispondenza anche se in servizio in Paesi in cui non sia possibile organizzarlo ai sensi dellโart. 20 sopra citato.
MODALITร DEL VOTO PER CORRISPONDENZA
Gli elettori residenti allโestero ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dellโufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente la scheda / le schede e le istruzioni sulle modalitร di voto.
Lโelettore che non abbia ricevuto il plico elettoraleย entro il 14 giorno antecedenteย la data delle votazioni in Italia potrร contattare lโufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).
LโUfficio consolare รจ altresรฌ autorizzato ad ammettere al voto allโestero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivoย omessi dallโelenco elettoriย predisposto dal Ministero dellโInterno, se dimostrano di essere iscritti allโAIRE o se lโiscrizione o lโaggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dellโanno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro lโ11ยฐ giorno antecedente le votazioni in Italia ed รจย subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.
Una volta espresso il voto, lโelettore rispedisce la scheda / le schede allโufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.
Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti allโesteroย pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del giovedรฌ antecedente la data delle votazioni in Italiaย vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dellโUfficio Centrale e degli uffici decentrati per la Circoscrizione Estero istituiti presso le Corti di Appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli.
OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
Lโelettore residente allโestero e iscritto allโAIREย che intenda esercitare il diritto di voto in Italia puรฒ presentare appositaย opzioneย in tal senso inviando comunicazione scritta allโufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dellโanno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001). In caso diย elezioni anticipate o di referendumย lโelettore puรฒ esercitare lโopzione per il voto in Italia entro il 10ยฐ giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001). Sarร cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dellโInterno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenza prevista per legge, affinchรฉ i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.
N.B. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.
NORMATIVA PRINCIPALE
- Legge 27 dicembre 2001, n. 459 โ Norme per lโesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allโ estero
- Traduzioni:
francese
inglese
portoghese
spagnolo
tedesco - D.P.R 2 aprile 2003, n. 104 โ Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per lโesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allโestero.
- Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (convertito in legge 27 febbraio 2008, n. 30) โ Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nellโanno 2008.
- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (GURI n. 105 del 08.05.2015), recante โDisposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.โ
- Legge 3 novembre 2017, n. 165 (GURI n. 264 del 11.11.2017 S.G.), recante โModifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominaliโ